venerdì, Dicembre 13, 2024

Messina: il Tar ha rigettato un ricorso presentato dalla Città Metropolitana

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I giudici della terza sezione del Tar di Catania hanno rigettato il ricorso proposto dalla Provincia Regionale di Messina – oggi Città Metropolitana di Messina, presentato contro l’assessorato regionale turismo, sport e spettacolo.

Palazzo dei Leoni, rappresentato dagli avvocati Guido Barbaro, Salvatore Giambò e Fabio Sfravara, aveva chiesto l’annullamento del decreto regionale 46 del 31 gennaio 2014 con il quale fu disposta la revoca del finanziamento di 2.800.000,00 euro per quattro progetti nell’ambito della linea di intervento del Po Fesr 2007/2013.

I progetti ammontavano singolarmente a 700 mila euro e la Città Metropolitana si era attivata, ottenuti i finanziamenti, per l’espletamento delle procedure di gara finalizzate all’affidamento degli appalti. Con nota del 6 agosto 2013, il dipartimento regionale del turismo comunicò l’avvio del procedimento per la revoca dei finanziamenti, invitando la Provincia a sospendere le procedure di affidamento della gara.

In risposta Palazzo dei Leoni ribadì che nessun ritardo o incertezza procedurale le poteva essere addebitato, precisando che il ritardo accumulato nella fase di aggiudicazione era in parte imputabile alla necessita di ricorrere al parere di precontenzioso presso l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che esso avrebbe potuto essere agevolmente recuperato nelle fasi successive all’aggiudicazione.

Il 5 settembre 2013 l’ex Provincia sospese la procedura in attesa delle determinazioni definitive della Regione ed il 31 gennaio 2014 fu comunicata la revoca dei finanziamenti. L’udienza si è chiusa il 22 novembre 2023.

Il Tar ha giudicato il ricorso, ritenendo che il provvedimento di revoca fosse esente dai vizi, motivato e sorretto da adeguata istruttoria. La Regione rappresentò a più riprese di rispettare la tempistica dettata dal bando, per dare attuazione alla linea di intervento dei “Marchi d’area”, in caso contrario si metteva a rischio l’attuazione della linea di intervento, comportando l’esigenza di una riprogrammazione delle risorse per evitare la loro perdita.

Per il Tar la Regione ha disposto legittimamente la revoca dei finanziamenti. Ricorso infondato, niente risarcimento del danno, né l’indennizzo per le spese sostenute per l’espletamento delle procedure conseguenti all’ammissione al finanziamento.

 

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