lunedì, Aprile 29, 2024

Bando del Consorzio Autostrade, per il Tar si è trattato di un atto legittimo

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La revoca del bando e della proposta di aggiudicazione della gara sono stati atti legittimi. Così hanno deciso i giudici della terza sezione del Tar di Catania sul ricorso presentato da un’azienda, rappresentata dall’avvocato Corrado Giuliano contro il Consorzio Autostrade Siciliane, rappresentato dall’avvocato Antonino Graziano Petrella ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e con l’intervento di un’altra azienda rappresentata dall’avvocato Nicolò D’Alessandro.

Era stato chiesto l’annullamento del decreto dirigenziale del 9 giugno 2022 con cui il Consorzio Autostrade Siciliane revocò il bando e la proposta di aggiudicazione in favore della ditta ricorrente, limitatamente al lotto 6, della gara per l’affidamento, in regime di subconcessione, della gestione dei servizi oil e attività collaterali shop/c-store/“bar sottopensilina” di sei aree di servizio dell’autostrada A/20 Messina-Palermo. Per l’impresa ricorrente il decreto del Cas era illegittimo. Costituitesi le parti, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha eccepito la propria estraneità ai fatti oggetto del contraddittorio ed il Tar ha accolto questa eccezione.

Il Cas ha eccepito poi l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto contro una mera proposta di aggiudicazione, atto destinato ad essere superato dall’aggiudicazione, unico provvedimento sindacabile da parte del giudice amministrativo, oltre che POI l’infondatezza nel merito del ricorso.

Per il Tar il ricorso è infondato, perché la decisione di procedere alla revoca del bando di gara e degli atti successivi rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara.

Come è scritto in sentenza, ciò vale a maggior ragione nel caso in cui, come quello in esame, si sia addivenuti alla sola proposta di aggiudicazione, nel qual caso l’amministrazione è libera di intervenire sugli atti di gara. Dunque il decreto del Cas è legittimo.

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