sabato, Dicembre 14, 2024

Milazzo: gara sulla gestione dei parcheggi a pagamento, il Tar ha respinto il ricorso

comune milazzo-min (1)

E’ stato rigettato il ricorso proposto dalla “S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale srl” in merito alla concessione del servizio triennale di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento nel comune di Milazzo.

Così hanno deciso i giudici della terza sezione del Tar di Catania. In questa vicenda si sono fronteggiati la società titolare del ricorso, rappresentata dagli avvocati Gabriele Bricchi e Ermanno Vaglio, il comune di Milazzo, rappresentato dall’avvocato Natale Bonfiglio e la centrale unica di committenza “Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000″.

Era stato chiesto l’annullamento della determinazione del 21 settembre 2023, con cui il comune di Milazzo approvò l’annullamento in autotutela dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva alla “SIS”. Dopo che la società ottenne l’aggiudicazione, furono consegnate le aree, istallati i parcometri e realizzata la segnaletica orizzontale. Dal 18 agosto 2023 però la stazione appaltante avviò il procedimento per l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, Nelle more della definizione del procedimento in autotutela, l’esecutivo di Pippo Midili decise di svolgere il servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento in house.

Il comune di Milazzo si è costituito in giudizio con l’avvocato Natale Bonfiglio e ha chiesto di respingere il ricorso perchè infondato e così ha deciso il Tar: il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

Oltre alle molteplici contestazioni della società che sono state valutate in senso negativo dal Tar, è stata pure respinta la censura relativa alla scelta del comune di non voler procedere allo scorrimento della graduatoria, ma di passare ad una gestione diretta del servizio; questo rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e scrive ancora il Tar, non può essere contestata in questa sede giudiziale, vista, da un lato, la genericità delle censure prospettate e dall’altro la circostanza che la società non avrebbe alcun interesse, a seguito della sua esclusione dalla gara, a contestare il mancato scorrimento della graduatoria.

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