giovedì, Dicembre 12, 2024

Barcellona Pozzo di Gotto: progettazione e lavori al teatro “Mandanici”, rigettato anche l’appello, le ragioni di Palazzo Longano

Teatro Mandanici
Teatro Mandanici

La prima sezione civile della corte d’appello di Messina, presidente Maria Pina Lazzara, consigliere Augusto Sabatini e consigliere relatore Marisa Salvo, ha confermato la sentenza emessa dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 19 gennaio 2021 in merito alla progettazione ed esecuzione dei lavori del completamento del teatro Mandanici; con sentenza emessa il 23 febbraio scorso, è stato pertanto rigettato l’appello della “Carlo Gavazzi Impianti”, presentato in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI Carlo Gavazzi Impianti spa e B & B Costruzioni srl (oggi Fintel Costruzioni srl) di Milano, rappresentata dall’avvocato Paolo Moroni. Controparte di queste società è stato il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, rappresentato dall’avvocato Salvatore Librizzi.

L’associazione temporanea di imprese aveva convenuto in giudizio il comune davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, chiedendone la condanna al pagamento di oltre 246 mila euro, importo dovuto per l’esecuzione dei lavori di cui al contratto d’appalto integrato su progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di completamento del teatro Mandanici. L’Ati ha chiesto in alternativa la condanna al pagamento di 245 mila euro a titolo di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento del comune.

Il 12 marzo 2007 la stazione appaltante ordinò all’Ati di redigere il progetto esecutivo, che fu consegnato il 5 ottobre successivo. Nel febbraio 2008 il comune comunicò però che il progetto non poteva essere accettato, poiché depositato l’8 ottobre 2007 e cioè dopo che il Cga, con sentenza del 21 giugno 2007, aveva annullato l’aggiudicazione a favore dell’Ati.

Il comune si è costituito in giudizio con l’avvocato Salvatore Librizzi, contestando nel merito la fondatezza delle richieste dell’Ati; Palazzo Longano, a seguito della sentenza del Cga, aveva indetto una nuova procedura di gara per l’aggiudicazione dell’appalto, evidenziando che la consegna del progetto esecutivo era avvenuta tardivamente, dopo che il Cga aveva annullato il verbale di aggiudicazione. Non sarebbe stato necessario procedere ad una formale risoluzione del contratto d’appalto, poiché l’annullamento disposto dal Cga aveva fatto decadere gli effetti contrattuali a favore dell’Ati.

In primo grado il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto  rigettò la domanda della “Carlo Gavazzi” e da qui l’appello. La Corte d’appello ha però confermato quanto deciso in primo grado, ritenendo che l’annullamento disposto dal Cga avesse comportato l’azzeramento degli effetti del contratto, visto anche il consolidato orientamento della Corte di Cassazione.

Per quel che riguarda poi la richiesta di ottenere il pagamento a titolo di ingiustificato arricchimento, per il giudice di primo grado, non essendo stata fornita la prova che  l’elaborato progettuale fu acquisito ed utilizzato dal comune, da qui ne discende l’infondatezza anche di questo motivo. In conclusione la prima sezione civile della Corte d’Appello di Messina ha rigettato l’appello dell’Ati, con condanna al pagamento delle spese del giudizio a favore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

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