lunedì, Aprile 29, 2024

Cesarò: Il Tar conferma l’aggiudicazione di una gara su un programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica

Cesarò

Nulla cambia nell’aggiudicazione dell’appalto del Pnrr, relativa al programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica “Sicuro, verde e sociale” – Interventi di miglioramento sismico con efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale in contrada Malaponte di Cesarò. I giudici della terza sezione del Tar di Catania hanno confermato la ditta originariamente aggiudicataria e cioè l’impresa Sgrò Geometra Alberto Alvaro Daniele.

Il ricorso è stato proposto dalla Itaca S.C.A.R.L., rappresentata dagli avvocati Carlo Comandè, Andrea Ciulla e Francesco Leone contro il comune di Cesarò e l’assessorato regionale infrastrutture e mobilità e nei confronti dell’impresa Sgrò rappresentata dall’avvocato Benedetta Caruso.

Era stato chiesto l’annullamento della determinazione del 13 febbraio 2023 del comune di Cesarò sull’aggiudicazione dei lavori relativi alla gara, un appalto integrato di progettazione ed esecuzione di lavori per oltre 1.300.000,00 euro. E’ stata indetta dal comune di Cesarò e gestita dall’Urega di Messina.

La commissione di gara aveva proposto come aggiudicataria la ditta Sgrò, la Itaca  aveva chiesto l’esclusione dalla gara ed il ricalcolo della soglia di anomalia; la commissione di gara accolse in parte le osservazioni della ricorrente. Il 29 dicembre 2022 la Sgrò fu esclusa, ma non essendo stato effettuato il ricalcolo della soglia di anomalia, la gara fu aggiudicata ad altra ditta. In una successiva seduta del 18 gennaio 2023, la commissione di gara, accogliendo il reclamo della Sgrò, ha riproposto l’aggiudicazione a favore della Sgrò.

Da qui il ricorso al Tar presentato dalla Itaca, che ha chiesto l’esclusione della Sgrò e la rimodulazione della soglia di anomalia, con conseguente aggiudicazione della procedura di gara a suo favore. Il Tar di Catania, aderendo all’orientamento del Cga, ha ritenuto che il primo motivo di ricorso fosse infondato, non sussistendo causa di esclusione della ditta Sgrò. Ricorso respinto.

 

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