sabato, Aprile 20, 2024

Gioiosa Marea: visto che l’ordinanza è stata revocata, per il Tar i ricorsi sono improcedibili

tribunale

I ricorsi sono stati giudicati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, ma resta il fatto di aver posto un problema all’attenzione generale su un provvedimento disposto a suo tempo dal sindaco di Gioiosa Marea e che è rientrato pochi giorni dopo.

Questo in sintesi il commento sulla sentenza pubblicata ieri emessa dai giudici della quarta sezione del Tar di Catania relativa all’ordinanza dell’1 luglio scorso del sindaco di Gioiosa Marea Tindara La Galia, con la quale era stato disposto il divieto di condurre cani o altri animali in luoghi pubblici.

Contro questa ordinanza sono stati presentati due ricorsi: quello dell’associazione “Animalisti Siciliani e Ambiente” di Gioiosa Marea rappresentata dall’avvocato Maria Rita Mondello e dall’avvocato Michele Mondello e poi da “Earth Onlus”, rappresentata dall’avvocato Massimo Rizzato. I ricorsi, vista la loro connessione, sono stati trattati congiuntamente.

Secondo le due associazioni, la scelta di vietare l’ingresso agli animali e conseguentemente ai loro padroni o detentori nei luoghi pubblici era irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata rispetto all’interesse che si intendeva tutelare.

In avanti è stato chiesto al segretario generale del  comune di Gioiosa Marea una relazione illustrativa sui fatti di causa con i documenti utili ai fini della decisione. Dal comune tirrenico è stato risposto che con l’ordinanza impugnata si era cercato di eliminare lo stato di pericolo per l’igiene e la sanità pubblica e che in avanti che il sindaco l’aveva revocata.

Ecco perché i giudici, non potendo più entrare nel merito della questione, essendo stata revocata l’ordinanza, hanno disposto l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Resta a questo punto l’iniziativa dell’associazione “Animalisti Siciliani e Ambiente” di Gioiosa Marea, di cui c’eravamo occupati prima che presentasse ricorso al Tar, a cui si è aggiunta la seconda associazione e in avanti gli effetti prodotti e cioè la revoca dell’ordinanza.

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