Respinta la richiesta di sospensiva. Così hanno deciso i giudici della prima sezione del Tar di Palermo sull’istanza presentata da sei consiglieri comunali di Militello Rosmarino, Benedetto Artino Innaria, Vincenzo Davide Blogna, Donatella Cangemi, Sandra Lo Paro, Antonino Mileti e Teresa Travaglia Cicirello, rappresentati dall’avvocato Rosario Ventimiglia.
Avevano chiesto di stoppare l’efficacia della nota del 9 marzo scorso dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica con la quale non si era dato seguito alla mozione di sfiducia dell’1 marzo scorso al sindaco Salvatore Riotta, perché la mozione fu votata da sei consiglieri e non da sette e cioè i due terzi assegnati in base alla popolazione. Quello è il quorum previsto dalla legge. E se il quorum non si può ripristinare, l’istituto della sfiducia viene meno? Questo quanto richiesto dai sei consiglieri titolari del ricorso.
Loro controparte è l’assessorato regionale, per un ricorso presentato anche nei confronti del comune di Militello Rosmarino e del sindaco Salvatore Riotta, rappresentati entrambi dall’avvocato Emidio Riolo.
Il Tar di Palermo, in questa fase del giudizio, ha confermato quanto ribadito dalla Regione: per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l’approvazione della mozione di sfiducia da parte dei due terzi dei consiglieri assegnati dalla legge, si riferisce al dato astratto in base al criterio demografico e non può essere sovrapposta a quella dei consiglieri in carica.
D’altro canto, nel caso in esame, prosegue il Tar, la mozione di sfiducia avrebbe potuto essere votata dal quorum necessario per legge e cioè 7 su 10, essendo in carica otto consiglieri. A questo punto non resta che l’udienza nel merito, la cui data è ancora da fissare.