mercoledì, Luglio 9, 2025

Aveva presentato domanda per il RDC, non dichiarando di essere ai domiciliari: mistrettese assolto dall’accusa di falso

tribunale patti

Un’altra importante sentenza in tema di false dichiarazioni nelle richieste di reddito di cittadinanza.

Nel corso di una attività di indagine finalizzata alla verifica circa la sussistenza dei requisiti per la percezione del reddito di cittadinanza, il Nucleo operativo della Legione Carabinieri Sicilia – Compagnia di Mistretta – su incipit del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Messina, effettuando uno screening dei soggetti sottoposti a misure cautelari, denunciava A.G. residente a Mistretta, per il reato di false dichiarazioni. In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria, il soggetto, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, noto come “reddito di cittadinanza”, avrebbe dichiarato falsamente di non essere destinatario di provvedimenti cautelari limitativi della libertà personale; segnatamente, omettendo di indicare di essere agli arresti domiciliari – circostanza questa che avrebbe comportato il respingimento della domanda.

L’ imputato, difeso di fiducia dall’Avv. Daniele Corrao, è stato quindi rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Patti – sezione penale, laddove, ad esito del dibattimento il Pubblico Ministero, all’udienza del 8 Luglio, ne aveva chiesto la condanna a 2 anni di reclusione.

Il Giudice, dott. Gianluca Corona, in accoglimento delle richieste della difesa, ha pronunciato sentenza di assoluzione.

Il difensore dell’imputato, nel corso della sua arringa difensiva, ha eccepito vari profili di insussistenza del reato contestato. In particolare è stato rilevato che nella domanda di reddito di cittadinanza in oggetto non vi era alcuna falsa attestazione, in quanto nel modello già precompilato e generato dal sistema, mancava lo specifico riferimento a stati detentivi o misure cautelari.

Ha evidenziato inoltre che il proprio assistito aveva presentato la domanda senza l’aiuto di alcun patronato o Caf e che pertanto, in ogni caso, l’eventuale omissione circa il suo stato detentivo era del tutto incolpevole e certamente non finalizzata ad ottenere indebitamente il beneficio, non sussistendo pertanto il requisito del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato, apparendo più verosimile che il soggetto avesse omesso la dichiarazione per una non consapevolezza dell’obbligo e/o per leggerezza.

Inoltre, nel corso del dibattimento, non è stata fornita la prova che l’imputato avesse poi effettivamente ricevuto il beneficio del reddito di cittadinanza e quindi, secondo il legale, mancava altresì l’elemento del profitto. Circostanze tutte che impedivano di considerare l’imputato colpevole, al di là di ogni ragionevole dubbio. Il Giudice ha mandato assolto l’uomo perché il fatto non costituisce reato.

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