Si è concluso con una assoluzione il processo celebrato dinanzi al Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – sezione penale- dott.ssa Silvia Maria Spina – nei confronti di D.G. imputato dei reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale che sarebbero stati commessi all’interno della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Secondo l’accusa, l’uomo, all’epoca detenuto presso l’istituto di pena, si sarebbe rivolto ad un agente di Polizia penitenziaria, mentre compiva un atto di servizio, proferendo al suo indirizzo espressione minacciose ed ingiuriose, in particolare paventandogli aggressioni fisiche nei suoi confronti; quindi, secondo l’ipotesi accusatoria, si sarebbe opposto ad un atto del pubblico ufficiale, offendendone al contempo l’onore.
Nella medesima occasione il soggetto avrebbe altresì aggredito un medico psichiatra, in servizio presso la medesima casa circondariale, apostrofandolo pesantemente con epiteti ed ingiurie ed opponendosi al predetto sanitario mentre compiva un atto del suo ufficio.
All’udienza tenutasi il 20 Maggio 2025 il Giudice, in accoglimento delle richieste formulate dal legale dell’imputato, Avv. Daniele Corrao, ha pronunciato sentenza di assoluzione.

In particolare è stato evidenziato al tribunale come le condotte descritte nell’imputazione non potessero integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale in quanto è emerso, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’agente di polizia penitenziaria, in quella occasione, non stesse compiendo alcun atto del proprio ufficio e che quindi la condotta del detenuto non si poteva, sotto nessun profilo, considerare diretta ad impedire un atto dell’ufficio, ricollegandosi piuttosto ad un particolare stato d’animo impulsivo esternato dall’imputato.
E’ stato parimenti ritenuto non sussistente il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previso e punito dall’art. 341 bis del codice penale, in quanto è stato evidenziato come non vi fosse la prova che il fatto sia stato commesso in presenza di altre persone, condizione necessaria affinché il reato possa ritenersi integrato. Nel caso in esame infatti non è emersa, tra gli atti di indagine, la presenza di altri soggetti al momento del fatto.
Ad identiche conclusioni è giunto il Tribunale con riferimento al reato asseritamente commesso nei confronti del medico della struttura in quanto è stato evidenziato che il sanitario aveva finito il proprio turno lavorativo e che non stesse compiendo alcun atto del proprio ufficio, difettando anche in questo caso gli elementi costitutivi del reato, in quanto le asserite espressioni minacciose non avevano impedito o ostacolato alcuna attività del medico. Il giudice ha quindi mandato assolto l’uomo dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.