E’ stato annullato il verbale di gara indetta dal Comune di Patti il 10 maggio scorso per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento e anche l’aggiudicazione della concessione del servizio alla “Italservice srls”. Così i giudici della seconda sezione del Tar di Catania, dopo il ricorso proposto da “Outset srl”, rappresentata dagli avvocati Giuliano Saitta ed Eugenio Costa contro il comune di Patti, rappresentato dall’avvocato Alfio Pappalardo e nei confronti di “Italservice Srls”, rappresentata dall’avvocato Augusto Romeo.
La “Outset”, che ha impugnato gli atti della gara indetta dal comune di Patti, ha lamentato la mancata verifica della presunta anomalia dell’offerta presentata dalla società aggiudicataria, nonostante il disciplinare tecnico-economico e la lettera di invito prevedessero espressamente questa verifica, secondo anche il parere del Ministero dei Trasporti, ritenendo pertanto che i provvedimenti impugnati risultassero illegittimi.
Per la “Italservice”, ditta che originariamente si è aggiudicata la gara, la verifica sull’anomalia non era obbligatoria e poi la propria offerta non era anomala, ma congrua.
Il comune di Patti, costituitosi in giudizio, ha rilevato tra gli altri che la stazione appaltante avesse agito in conformità alla legge, che prevedeva la verifica dell’anomalia in via eventuale e discrezionale, ritenendo alla fine che l’offerta fosse affidabile.
Per il Tar, nel caso di specie, era pacifico che si dovesse procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta compiuta prima dell’aggiudicazione, proprio per evitare l’affidamento del servizio a un operatore che non sia in grado di garantirne l’esecuzione. Dal richiamo del Ministero dei Trasporti è emerso anche come la verifica dell’anomalia dovesse essere effettuata indipendentemente dal numero delle offerte valide presentate ed il comune pur a fronte di tale vincolo, ha omesso ogni accertamento, motivando la propria scelta sul presupposto che essa non sarebbe automatica laddove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.
Per il Tar questa ricostruzione è erronea. Ecco perché il ricorso è fondato e va accolto, determinando l’annullamento del verbale di gara e della sua aggiudicazione. Il comune, entro 10 giorni, dovrà riattivare il procedimento, disponendo la verifica della congruità e sostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria e poi adottare i conseguenti provvedimenti. Ogni questione sull’efficacia del contratto già stipulato e sul risarcimento, dovranno essere affrontate in separata sede o in separato giudizio, in ragione delle determinazioni che saranno adottate dal comune.