Non è stata accolta la richiesta di condanna a carico del comune di Patti a pagare, a titolo di risarcimento, la somma di circa 26 mila euro. Così ha deciso il giudice monocratico del tribunale civile di Patti Serena Andaloro nella causa intentata da un privato contro il comune di Patti, rappresentato dall’avvocato Giorgio Scisca.
Il processo verteva su una vicenda verificatasi il 16 agosto 2022. Il privato percorreva la statale 113 nel territorio di Patti, quando, a causa della vegetazione spontanea e degli aghi di pino sul ciglio della strada, che nascondevano il dislivello tra l’asfalto ed il terreno e dunque un’insidia ritenuta non visibile, è caduto, riportando gravi lesioni personali, tali da rendere necessario anche l’intervento del 118. Per questi motivi aveva chiesto il riconoscimento della responsabilità del comune ed il risarcimento dei danni per circa 26 mila euro.
L’avvocato Giorgio Scisca, in nome e per conto del comune di Patti, aveva eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, ritenendo che la proprietà della strada in cui si è verificata la caduta fosse dell’Anas e l’inammissibilità delle istanze istruttorie e delle memorie processuali. In subordine ha contestato l’esistenza del nesso causale e l’eccessività del risarcimento, ritenendo sussistente il concorso di colpa.
Il giudice, prima di entrare nel merito, ha confermato la legittimazione passiva del comune di Patti, perché i tratti delle strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con più di diecimila abitanti sono sempre di proprietà comunale. E poiché Patti supera ampiamente la soglia demografica indicata dalla norma è stata affermata la legittimazione passiva del comune.
In conclusione la decisione. Dalle foto presentate in giudizio si evince che sul margine destro della carreggiata in cui si è verificata la caduta vi fosse un fine strato di aghi di pino e un lieve avvallamento fra l’asfalto e la cunetta, ma di spessore apparentemente esiguo. Da qui è stata esclusa la sussistenza di una situazione di oggettiva pericolosità. Per questo, visto che non è stata dimostrata la responsabilità del comune, la richiesta di risarcimento del danno non è stata accolta.