giovedì, Giugno 19, 2025

Sant’Agata di Militello – Era accusato di indebita percezione del reddito di cittadinanza: assolto in primo grado

tribunale patti

A seguito di una indagine mirata al contrasto del fenomeno della illegittima percezione del RdC, l’imputato R.M., residente a Sant’Agata Militello, veniva citato innanzi al Tribunale di Patti – sezione penale – per rispondere del reato di false dichiarazioni al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’imputato presentava domanda per ottenere il Reddito di Cittadinanza dichiarando di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente. La relativa istanza veniva accolta e il beneficiario percepiva l’importo previsto.

Nel corso di una verifica ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza– Tenenza di Sant’Agata di Militello – presso un’attività commerciale veniva identificato, tra i lavoratori presenti, il figlio dell’imputato, il quale dichiarava di svolgere attività lavorativa.

Indi, la Guardia di Finanza denunciava a piede libero R.M. per non aver comunicato la variazione di reddito del proprio nucleo familiare e relativa, appunto, all’attività lavorativa intrapresa dal figlio, in violazione dell’art. 7, co. 2, del D.L. n. 4/2019 (Legge Rdc), che impone l’obbligo di comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione reddituale, patrimoniale o familiare.

All’esito del processo, il Giudice del Tribunale di Patti- sezione penale – Dott. Vincenzo Mandanici, ha mandato assolto l’imputato, difeso dall’ Avv. Graziella Bonica.

In particolare il legale ha evidenziato la assoluta carenza dei presupposti del reato, dimostrando l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, in quanto, nel caso specifico è stato rilevato come l’imputato avesse evidenti difficoltà linguistiche e di comprensione della specifica norma e della portata dell’obbligo di aggiornamento della DSU, con particolare riferimento alla variazione reddituale derivante dall’attività lavorativa del figlio.

Alla luce di tali elementi, secondo l’Avv. Bonica, non poteva affermarsi con certezza la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico, richiesto per la configurabilità del reato contestato.

L’omissione della comunicazione, infatti, non appare riconducibile a una volontà fraudolenta volta alla percezione indebita del beneficio, bensì a un errore incolpevole, determinato da una carenza informativa e da obiettive difficoltà di comprensione.

In accoglimento di tale tesi il Giudice ha emesso sentenza di assoluzione.

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