Nel 2022, la Prefettura di Messina emanava nei confronti del Sig. C.I., originario di Sant’Agata Militello, titolare della omonima ditta individuale ed esercente l’attività di coltivazione di foraggio un’informazione interdittiva antimafia alla quale faceva seguito anche la comunicazione di avvenuta segnalazione e l’inserimento nel casellario Anac.
Il provvedimento interdittivo era stato adottato dalla Prefettura di Messina sulla base dell’asserito pericolo di condizionamento mafioso dell’attività di impresa, in ragione dei rapporti di parentela e delle asserite frequentazioni del ricorrente con soggetti ritenuti controindicati perché considerati associati o vicini alla consorteria mafiosa.
Avverso i suddetti provvedimenti antimafia, il Sig. C.I. intraprendeva un’azione giudiziaria davanti al giudice amministrativo con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, i quali censuravano il provvedimento interdittivo in quanto adottato sulla base di una non adeguata istruttoria, travisamento dei fatti e per violazione e falsa applicazione delle norme del codice antimafia.
In particolare gli avv.ti Rubino e Marino deducevano che il provvedimento interdittivo non contenesse alcun elemento pregiudizievole a carico del proprio assistito, basandosi soltanto sui pregiudizi penali occorsi alcuni anni addietro a stretti congiunti, evidenziando dunque come il provvedimento interdittivo fosse fondato su circostanze fattuali risalenti nel tempo e prive del doveroso requisito dell’attualità.
Inoltre, veniva rilevato che alcune circostanze poste alla base del provvedimento della Prefettura di Messina in realtà interessavano un soggetto omonimo del padre del proprio assistito e quindi che fossero irrilevanti.
Ebbene, con sentenza del 9 giugno 2025, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Marino, il CGA ha affermato che la legge per l’adozione dell’informazione antimafia non ritiene sufficiente la mera “possibilità” di tentativi di infiltrazione, ma prevede che essa abbia la probabilità maggiore del 50% e, nel caso di specie, il provvedimento prefettizio impugnato non comprovava tale probabilità, non essendo stato dimostrato il tentativo di condizionamento mafioso nella gestione dell’attività di impresa del sig. C.I..
Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto, il CGA ha annullato i provvedimenti antimafia impugnati e, conseguentemente, l’imprenditore potrà continuare a svolgere la propria attività.