venerdì, Giugno 13, 2025

Fondi rustici a Mistretta: dal Tar di Catania al Tribunale di Patti

Comune Mistretta

Dovrà essere dibattuto davanti al giudice ordinario, dunque al tribunale di Patti, il ricorso di un’azienda agricola, rappresentata dall’avvocato Gaetano Spoto Puleo, oppostasi al comune di Mistretta, rappresentato dall’avvocato Giovanni Lentini. Così hanno deciso i giudici della quarta sezione del Tar di Catania sul ricorso proposto anche nei confronti di un’altra azienda agricola, rappresentata dagli avvocati Lucia Di Salvo e Eugenio Passalacqua.

Era stato chiesto l’annullamento  della determinazione del 30 settembre 2024, con la quale il segretario comunale di Mistretta, nella qualità di responsabile dei fondi rustici, aveva preso atto della revoca dell’immissione in possesso nei confronti della impresa ricorrente e autorizzato l’immissione in possesso a favore di un’altra impresa. Il comune e l’azienda agricola a cui poi fu assegnato il fondo si sono costituiti in giudizio e hanno eccepito, in via pregiudiziale, tra gli altri il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e nel merito, l’infondatezza del ricorso.

Per il resto si è già sviluppato presso il giudice ordinario un contenzioso tra le stesse parti, per l’accertamento del diritto di prelazione formalizzato anche al Tar. L’inammissibilità del ricorso al Tar per difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario poggia sul fatto che nella controversia di cui si discute l’impresa ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva per l’assegnazione in affitto dei fondi rustici di proprietà comunale.

Non è stata esclusa dalla commissione di gara, si è collocata al settimo posto in graduatoria e richiese di esercitare il diritto di prelazione. Da qui la controversia non attiene alla celebrazione della gara, ma il mancato riconoscimento del diritto di prelazione sull’affitto del fondo, dunque di un diritto soggettivo, già evidenziato nel ricorso al Tribunale di Patti, Dunque, in conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario.

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