Stoppata l’aggiudicazione della gara relativa al noleggio di prodotti software e servizi qualificati per la progettazione, pianificazione e ottimizzazione dei servizi di trasporto pubblico a Messina. La ditta che si era originariamente aggiudicata l’appalto ed era stata esclusa, ora è stata riammessa. Così hanno deciso i giudici della quarta sezione del Tar di Catania.
Il ricorso è stato presentato da “Pluservice srl”, rappresentata dagli avvocati Francesco Russo e Francesco Dal Piaz contro l’Azienda Trasporti Messina spa, rappresentata dall’avvocato Pietro Cami e nei confronti di “Management, Artificial Intelligence and Operations Research srl”, la società a cui, in un secondo tempo era stata aggiudicata la gara.
L’Atm aveva indetto la gara il 23 dicembre 2024 per l’importo di 300 mila euro e la “Pluservice srl” risultò prima classificata con un ribasso del 50,00%. La commissione ritenne di dover approfondire la congruità dell’offerta economica e chiese chiarimenti. Il 23 aprile 2025, l’Atm escluse la “Pluservice srl” e la gara fu aggiudicata a “Management, Artificial Intelligence and Operations Research srl”.
Il 6 maggio successivo Pluservice formulò istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione, fornendo ulteriori spiegazioni sul ribasso offerto, ma dopo 6 giorni l’Atm confermò le proprie determinazioni e da qui il ricorso al Tar, ribadendo che il ribasso offerto non sarebbe sintomo di cattiva qualità delle prestazioni offerte, ma giustificato da una serie di fattori strutturali, organizzativi ed economici, nonché da condizioni favorevoli di cui la società dispone e che le avrebbero permesso di offrire condizioni vantaggiose.
L’Atm si costituì in giudizio, deducendone l’infondatezza nel merito. Per il Tar il ricorso è meritevole di accoglimento, confermando la tesi della Pluservice, per cui il provvedimento di esclusione non soltanto presenta profili di irragionevolezza ma è carente dal punto di vista motivazionale. In conclusione, l’esclusione è stata illegittimamente disposta ed il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. E’ visto che ora l’amministrazione dovrà rideterminarsi sull’aggiudicazione della gara, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.