E’ stata annullata la determina del 28 luglio 2023, con cui il comune di Barcellona Pozzo di Gotto aveva annullato in autotutela la determina dirigenziale del 26 luglio precedente sulla voltura della concessione per l’occupazione permanente di 15 metri quadrati di suolo pubblico per il famoso chiosco di rivendita giornali e riviste in piazza San Sebastiano. Così i giudici della terza sezione del Tar di Catania.
Il ricorso è stato proposto da un privato, rappresentato dall’avvocato Benedetto Calpona contro il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, rappresentato dall’avvocato Filippo Alosi.
Era stata una società nel 2001 ad essere stata autorizzata all’occupazione di quella parte di suolo pubblico e poi il ricorrente, nel febbraio 2023, dopo aver acquistato il ramo d’azienda della società, ha chiesto di subentrare nella occupazione di quella parte di suolo pubblico.
Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto in un primo tempo autorizzò la voltura, ma poi poco dopo, in autotutela, annullò tutto. Da qui il ricorso al Tar. Il comune del Longano si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, visto il mancato perfezionamento della determina annullata e poi nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso perchè infondato.
Per il Tar l’atto di annullamento predisposto dal Comune, non indica le ragioni dell’interesse pubblico che giustificherebbero l’esercizio del potere di autotutela.
Per il resto il regolamento comunale prevede esclusivamente l’obbligo di chi subentra di attivare il procedimento, inviando all’amministrazione una comunicazione con l’indicazione degli elementi propri dell’istanza e gli estremi della concessione in questione, ma non richiede espressamente anche la contestuale produzione dell’atto di cessione dell’attività; la motivazione dell’annullamento d’ufficio è dunque illegittima.
Per i giudici, invece di deliberare, si sarebbe dovuto avviare il soccorso istruttorio, seppur già il comune, ai suoi atti, avrebbe potuto verificare la regolarità dei pagamenti pregressi e di tutto quanto in contestazione a livello amministrativo.
Ecco perché il Tar ha accolto il ricorso, ha annullato la disposizione inviata dal Comune, che, a seguito di questa sentenza dovrà pagare le spese del giudizio.