venerdì, Dicembre 13, 2024

Il Tar di Catania ha rigettato il ricorso di un’impresa operativa sulla A/20 per ottenere la Cig

inps

La sospensione dei lavori è stata disposta nell’interesse dell’incolumità pubblica, è riconducibile al rapporto contrattale e non a fattori esterni e incontrollabili. Da qui il rigetto della richiesta per ottenere la cassa integrazione ordinaria. Così i giudici della seconda sezione del Tar di Catania, che hanno rigettato il ricorso proposto dall’impresa edile “Tosa Appalti srl” contro l’Inps sezione di Messina.

L’impresa, che si è occupata della realizzazione, per conto del Consorzio Autostrade Siciliane, dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della tratta Messina-Patti e Patti-Furiano dell’Autostrada A/20 Messina – Palermo, era rappresentata dall’avvocato Giuseppe Giunta; l’Inps invece dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi.

Ha chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto, emesso il 20 novembre 2023 dal direttore della sede Inps di Messina, della domanda di cassa integrazione ordinaria presentata per il periodo dal 21 luglio al 3 settembre 2023.

Il procedimento scaturisce da quando il Cas, con nota del 12 giugno 2023,  riscontrando una nota del ministero dei trasporti, annunciò che per l’estate 2023, si stesse approntando la programmazione per la gestione delle emergenze dovute all’esodo estivo, prevedendo, in particolare, all’eliminazione dei cantieri mobili nei week-end e per tutto il mese di luglio e alla cessazione degli stessi dalla prima settimana del mese di agosto fino al 6 settembre.

Questa nota fu comunicata all’impresa ed il Cas dispose la sospensione dei lavori del 21 luglio per riprenderli il 4 settembre successivo. Il 3 agosto l’impresa presentò domanda di cassa integrazione ordinaria e l’Inps la rigettò.

Per il Tar il ricorso non merita accoglimento, perché la causa che ha determinato la sospensione dell’attività lavorativa non è dipesa da situazioni impreviste, imprevedibili ed eccezionali, dovute a caso fortuito o forza maggiore, ma da circostanze previste e disciplinate nell’ambito del rapporto contrattuale tra le parti e quindi, come tali, connesse al normale rischio di impresa.

E’ incontestato infatti che la sospensione dei lavori sia stata disposta perché durante il periodo estivo il flusso degli utenti è tale da impedire il normale ritmo lavorativo, dunque nell’interesse dell’incolumità pubblica, circostanza che era stata prevista contrattualmente dalle parti.

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