venerdì, Dicembre 13, 2024

Sant’Agata Militello: ricorso sulla revoca di un finanziamento regionale al comune, dal Tar al giudice ordinario

Foto AMnotizie
Foto AMnotizie

Il ricorso è inammissibile; dovrà essere regolato dal giudice ordinario. Così hanno deliberato i giudici della quinta sezione del Tar di Palermo nel ricorso proposto dal comune di Sant’Agata di Militello contro l’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

L’ente locale, che è stato rappresentato dall’avvocato Alfio Pappalardo, ha chiesto l’annullamento del decreto 354 del 4 luglio 2023, con il quale fu disposta la revoca del contributo di 600 mila euro, risorse concesse nel 2013 per realizzare una sala d’asta e strutture ausiliarie secondo il Po Fep 2007/2013.

Il comune di Sant’Agata Militello presentò richiesta di finanziamento del progetto, qualificandosi al primo posto della graduatoria provvisoria del 2 settembre 2012. Nel dicembre successivo l’assessorato comunicò l’ammissione al finanziamento del progetto per 600 mila euro e l’intervento per la realizzazione della sala d’asta fu avviato, completato e collaudato in linea tecnica dall’esecutivo comunale il 21 dicembre 2015.

Solo dopo l’acquisizione di numerosi pareri, autorizzazioni, nulla osta e attestazioni di conformità, che hanno comportato anche notevoli ritardi, che il comune ritiene siano imputabili al Genio civile di Messina e al demanio marittimo, fu stanziato il 50% dell’intera somma. Risale infine al 12 maggio 2023 l’avvio del procedimento di revoca e recupero dell’anticipazione.

Per il Tar il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, perché in materia di controversie riguardanti la concessione e il ritiro di finanziamenti pubblici, per costante giurisprudenza, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Qui si parla di revoca e del recupero delle somme anticipate, fondata sul presunto inadempimento del comune che avrebbe sostenuto le spese in data successiva al 31 dicembre 2015 in contrasto con quanto previsto dalla legge.

Il comune santagatese invece ha ribadito come che la ritenuta improrogabilità del termine fissato al 31 dicembre 2015 per il pagamento delle spese non ha tenuto conto dei ritardi imputabili al Genio civile di Messina e al demanio marittimo e nella consegna dell’area necessaria all’avvio dei lavori.

Questi argomenti saranno ora dibattuti davanti al giudice ordinario presso il quale la causa dovrà essere riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp