sabato, Maggio 4, 2024

Falcone: causa al Tar sull’espropriazione di un terreno, i giudici si dichiarano incompetenti

falcone

Sarà il giudice ordinario a decidere sulla controversia relativa alla restituzione di un terreno privato su cui il comune di Falcone ha realizzato la scuola media. Così hanno deciso i giudici della seconda sezione del Tar di Catania che si sono dichiarati incompetenti.

La questione riguarda un terreno di proprietà di tre privati, rappresentati dall’avvocato Benedetto Calpona ed il comune di Falcone, rappresentato dall’avvocato Gaetano Drago. I tre privati avevano chiesto la condanna alla restituzione del terreno, che venisse dichiarata la risoluzione, l’inefficacia, la decadenza e l’inadempimento di una transazione e il risarcimento dei danni per l’occupazione del terreno.

In questa causa si discute della procedura espropriativa per la realizzazione di una scuola media, in variante al prg, approvata con deliberazione del consiglio comunale del 30 novembre 2001.

I privati, nel 2002, impugnarono la variante con ricorso al Tar, giudizio che si chiuse con una transazione stipulata il 30 settembre 2002, che stabiliva la cessione bonaria dell’area in parola al comune dietro pagamento di un’indennità.

Lamentando il presunto mancato pagamento integrale dell’indennità, i privati chiesero la restituzione dell’area e i danni da occupazione illegittima, dopo aver inutilmente diffidato l’amministrazione comunale a versare il residuo 20% del prezzo di cessione concordato.

Il 2 dicembre 2016 il comune di Falcone si è costituito al Tar chiedendo il rigetto delle richieste dei privati, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione.

Questa eccezione, prospettata dal comune, è stata accolta, perché la transazione va qualificata come atto di cessione volontaria verso corresponsione di un prezzo e non già come accordo bonario di determinazione dell’indennità di esproprio e dunque la questione si sposta sul piano dell’inadempimento contrattuale.

Ecco perché il Tar ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, disponendo che la causa venga discussa davanti al giudice ordinario.

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