lunedì, Aprile 29, 2024

Mistretta: appalto per la locazione dei fondi rustici, imprenditore riammesso alla gara

Comune Mistretta

Il sigillo in ceralacca non può considerarsi l’unica modalità idonea a prevenire eventuali manomissioni di un plico presentato ad una gara d’appalto, essendo idonea anche l’apposizione dei timbri e la firma sui lembi di chiusura e che venga comunque assicurata l’integrità e la sicurezza. Sulla base di questo principio i giudici della quinta sezione del Tar di Catania hanno riammesso alla gara per la locazione dei fondi rustici di proprietà del comune di Mistretta un imprenditore agricolo, rappresentato dall’avvocato Gabriella Regalbuto.

Aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del 19 aprile 2023 con il quale la commissione di gara per la locazione dei fondi rustici di proprietà comunale aveva rigettato la richiesta di riammissione alla procedura di gara, rilevando incongruenze nelle buste oggetto della gara. Il bando di gara fu pubblicato dal 28 gennaio al 16 febbraio 2021; il comune di Mistretta aveva individuato sedici lotti di fondi rustici appartenenti al demanio civico.

L’imprenditore ricorrente partecipò alla gara, ma fu escluso perché le buste contenenti le offerte economiche sarebbero risultate prive del sigillo di ceralacca, requisito considerato essenziale. Il Tar, in premessa, ha evidenziato come la questione al centro della controversia fosse analoga ad un’altra relativa sempre al comune di Mistretta che è andata a sentenza.

Per il Tar l’apposizione della ceralacca non ha carattere tassativo, a patto che sia comunque garantito il rispetto delle esigenze di verifica dell’integrità e della non manomissione del plico. Dunque il sigillo in ceralacca non può considerarsi l’unica modalità idonea a prevenire eventuali manomissioni del plico, essendo idonea a tal fine anche l’apposizione dei timbri e la firma sui lembi di chiusura.

Il ricorrente ha riferito – e sul punto non è stato smentito – che le buste B da lui stesso presentate sarebbero state perfettamente chiuse e sigillate, controfirmate nei lembi di chiusura con segnali di annullamento ed inserite nelle buste A, a loro volta sigillate con ceralacca e relativo segnale di annullamento. Ecco perché il ricorso è stato accolto e di conseguenza annullati gli atti della commissione, per cui l’imprenditore deve essere riammesso alla gara.

Facebook
Twitter
WhatsApp