C’era il limite di età di 30 anni e quello era vigente per il progetto di formazione e lavoro presentato dalla Ast per l’assunzione di 130 giovani operativi anche nel territorio di Messina. Così ha deciso il Cga sul ricorso di un lavoratore, rappresentato dagli avvocati Antonio Bivona e Antonino Lizio, prospettato contro la Regione Siciliana, l’ufficio provinciale del lavoro e l’Ast – Azienda Siciliana Trasporti, rappresentata dall’avvocato Giovanni Immordino.
Risaliva al 23 gennaio 1997 l’approvazione da parte dell’assessorato regionale lavoro del progetto di formazione e lavoro presentato dalla Ast per l’assunzione di 130 giovani quali “autisti di automezzi in servizio pubblico di linea” per le città di Caltagirone, Catania, Enna, Gela, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. Per la provincia di Catania il progetto si prevedeva l’assunzione di 54 giovani, un procedimento avviato il 16 luglio dello stesso anno, dove si indicò tra i requisiti soggettivi per il posto da ricoprire l’età non superiore a 30 anni alla data del 23 gennaio 1997.
Con nota del 17 marzo 1998 fu pubblicata la graduatoria dei 54 giovani, fra i quali non figurava l’attuale ricorrente. Presentò ricorso al Tar, evidenziando come il limite di età di 30 anni fosse illegittimo poiché avrebbe dovuto ritenersi invece applicabile in Sicilia il più ampio limite di età di 40 anni. Il lavoratore, inoltre, presentò ricorso per motivi aggiunti, ribadendo, visto che era stato definitivamente stabilizzato nel 2006 con mansioni di autista, di dover percepire a titolo di risarcimento oltre 270 mila euro.
Per il Tar, visto che il decreto legge sull’innalzamento del limite di età non era stato convertito in avanti in legge, questa previsione non era più vigente. Dal Tar si è passati al Cga, sostenendo che, nel periodo di vigenza del decreto legge in oggetto – il numero 232 del 14 giugno 1995, la commissione regionale per l’impiego aveva adottato il verbale 22 del 21 giugno 1995 e questa adozione avrebbe salvato gli effetti del limite di età fino a 40 anni.
Per il Cga l’appello deve essere respinto nel merito, perché un decreto non convertito non può regolamentare rapporti giuridici non ancora instaurati. Gli effetti ed i rapporti giuridici fatti salvi sono dunque soltanto quelli effettivamente sorti durante la vigenza del decreto legge.