mercoledì, Novembre 13, 2024

Mistretta: Il Cga ha giudicato infondato l’appello relativo al regolamento per l’assegnazione in locazione dei fondi rustici di proprietà comunale

mistrettaa

L’appello è infondato e deve essere respinto. Così hanno deciso i giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per un appello presentato da tre operatori del settore agricolo di Mistretta, rappresentati dall’avvocato Alessia Giorgianni. Sono in contraddittorio con il comune di Mistretta, rappresentato dall’avvocato Giovanni Lentini e nei confronti del commissariato per la liquidazione usi civici di Sicilia. Argomento dell’appello è la deliberazione 12 del 2 luglio 2019, adottata dalla commissione straordinaria del comune di Mistretta, con la quale è stato approvato il regolamento per l’assegnazione in locazione dei fondi rustici di proprietà comunale, disponendo, tra l’altro, la possibilità dell’assegnazione di tali fondi anche a soggetti non residenti nel comune di Mistretta.

Il Tar di Catania dichiarò inammissibile il ricorso perché, è scritto in sentenza, la previsione secondo cui risulta possibile la partecipazione alla gara a soggetti non residenti nel comune di Mistretta, sebbene la procedura riguardi anche fondi che, secondo la prospettazione dei ricorrenti sono interessati da usi civici, non è immediatamente lesiva, in quanto non pregiudica allo stato, la possibilità per gli interessati di conseguire l’aggiudicazione per i lotti in relazione ai quali gli stessi riterranno di formulare domanda.

Il commissario liquidatore per gli usi civici di Sicilia si è costituito in giudizio, mentre il comune di Mistretta ha eccepito da un lato l’inammissibilità dell’appello e dall’altro l’improcedibilità del ricorso. Il Cga ha respinto la richiesta di sospensiva. Per il resto è scritto in sentenza che i fondi rustici appartenenti al patrimonio comunale sono beni rispetto ai quali l’amministrazione ha, non solo il diritto, ma anche il dovere, di trarre il maggior corrispettivo possibile a beneficio delle finanze pubbliche e quindi dell’intera comunità stanziata sul territorio.

Ne consegue che nessun interesse e legittimazione alla proposizione delle censure possono avere i tre operatori agricoli nella mera qualità di cittadini amastratini, in quanto andrebbero a contestare un’attività amministrativa favorevole all’intera collettività di Mistretta.

Il Cga, per altro, ha ritenuto valide le motivazioni della sentenza del Tar. Per tutti questi motivi l’appello è stato respinto con vittoria delle spese a favore del comune di Mistretta. Stessa sorte ha avuto un altro appello al Cga presentato da altri due operatori agricoli mistrettesi.

 

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