giovedì, Maggio 2, 2024

Gioiosa Marea: il comune dovrà restituire o acquisire alcune aree del campo sportivo e liquidare il risarcimento del danno

tribunale

Il comune di Gioiosa Marea dovrà restituire alcune aree ricadenti nello stadio in località Sottogrotte o in alternativa acquisire quelle aree, ma in ogni caso corrispondere al proprietario il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima. Così hanno deciso i giudici della seconda sezione del Tar di Catania.

Si sono fronteggiati in questa vicenda giudiziaria il proprietario delle aree, rappresentato dagli avvocati Mario Caldarera e Alessio Papa ed il comune rappresentato dall’avvocato Giovanni Monforte.

La questione riguarda due particelle nel contesto della realizzazione dei lavori di completamento dell’impianto polisportivo in località Sottogrotte ed altre due per la realizzazione della strada di collegamento viario tra il complesso case popolari di via Liguria e la zona peep in località Mangano.

Nel primo caso è stato ribadito che successivamente all’immissione in possesso dei terreni, avvenuta il 25 marzo 1996, non sarebbe intervenuto alcun decreto di esproprio. Il comune ha contestato il quantum delle pretese risarcitorie, evidenziando che gli importi richiesti, basati sulla ritenuta edificabilità delle aree, sarebbero stati privi di fondamento.

Per i giudici, riguardo all’impianto sportivo, è incontestato che non vi sia stato alcun provvedimento di espropriazione delle aree occupate. Da qui la condanna per il comune che ora dovrà restituire le aree o in alternativa acquisirle, ma in ogni caso liquidare il risarcimento del danno.

In un altro ricorso si è discusso di alcuni articoli del regolamento sull’inquinamento elettromagnetico adottato dal consiglio comunale nel novembre 2011 e sull’istallazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile.

Il ricorso è stato presentato da Iliad Italia spa, rappresentata dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella contro il comune di Gioiosa Marea rappresentato sempre dall’avvocato Giovanni Monforte. Per il Tar non si è formato il silenzio assenso, ribadendo altresì che il provvedimento dell’azienda è illegittimo, almeno nella parte in cui stabilisce la previa acquisizione del parere della Soprintendenza ai beni culturali di Messina. Da qui il rigetto del ricorso.

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