giovedì, Marzo 28, 2024

L’ex AtoMe2 non dovrà pagare la “Tefa” pari ad oltre 8 milioni di euro alla Città Metropolitana di Messina

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Per le annualità 2005 – 2008 il credito è prescritto, per il resto la Città Metropolitana di Messina non ha dimostrato di aver concretamente diritto al pagamento nei confronti dell’ex AtoMe2 in liquidazione; dunque quest’ultimo non dovrà pagare il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale – Tefa – pari ad oltre otto milioni di euro. Così ha deciso la terza sezione del Tar di Catania.

Ai giudici amministrativi si è rivolta la Città Metropolitana di Messina, rappresentata dall’avvocato Vincenzo Ciraolo, presentando ricorso contro l’Ato Me 2 spa in liquidazione, rappresentato dall’avvocato Francesco Aurelio Chillemi. Il ricorso era stato incardinato al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e poi riassunto davanti al Tar per difetto di giurisdizione.

La Città Metropolitana ha ribadito il suo diritto alla riscossione del tributo, collegato alle funzioni amministrative di interesse provinciale su organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, rilevamento, disciplina del controllo degli scarichi e delle emissioni e tutela, difesa e valorizzazione del suolo.

Da qui l’ex Provincia avrebbe dovuto riscuotere dall’ex AtoMe2 oltre 8 milioni di euro per gli anni dal 2005 al 2012, quale credito trasferito dai comuni. Costituitosi in giudizio l’ex ambito, ha eccepito in primis che nessuna richiesta era stata avanzata nel corso del giudizio presso il tribunale di Barcellona; poi che il credito fosse inesistente, perché il tributo provinciale sarebbe stato abrogato e comunque sarebbero prescritte le annualità 2005-2010.

Si sarebbe potuto richiedere ipoteticamente solo per il 2003 e nella misura minima dell’1% e non del 5% così come richiesto. Ma l’ex ambito curò la riscossione del tributo solo in relazione alle annualità 2005-2009 e tale attività fu poi svolta dalla Serit e dai comuni interessati e dal 2012 solo dai comuni.

Per il Tar il ricorso non può trovare accoglimento, prima di tutto perché è fondata l’eccezione di prescrizione per le annualità 2005 – 2008, mentre per gli anni successivi l’Ato non poteva considerarsi obbligato al versamento di somme che non era legittimato a riscuotere. Per i giudici la Città Metropolitana non ha dimostrato di aver diritto al credito vantato nei confronti dell’ex ambito. Da qui il rigetto del ricorso.

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