domenica, Dicembre 15, 2024

Servizio ambientale per l’ex AtoMe2: “Oikos” ha chiesto ai comuni dell’ambito oltre due milioni di euro

tribunale

Sarà il tribunale  di  Palermo, sezione specializzata in materia di imprese, a deliberare sull’atto di citazione promosso dalla “Oikos spa”; ha chiesto il pagamento di oltre due milioni di euro ai comuni dell’ex AtoMe2, l’ambito dei rifiuti che aveva sede a Barcellona Pozzo di Gotto.

Così ha deciso con propria ordinanza il tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese. L’azienda ha svolto il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di sua proprietà per conto dell’ex ambito; per pagamenti non riscossi ha citato in giudizio i comuni e le Srr “Messina Provincia” e “Messina Area Metropolitana”.

L’”Oikos”, che ha presentato atto di citazione il 30 dicembre 2019, ha evidenziato di aver svolto nel corso degli anni 2007, 2009 e 2010 il servizio ambientale per conto dell’ex ambito, servizio autorizzato dall’Agenzia Regionale per i Rifiuti e per le Acque e in forza di una convenzione stipulata il 9 maggio 2007.

Il Tribunale di Catania, in avanti, ha disposto un decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo perché non opposto, per il mancato pagamento di numerose  fatture da parte dell’ex ambito ed il Tar di Catania, accogliendo il ricorso per  ottemperanza, assegnò all’ex ambito sessanta giorni di tempo per pagare.

Ritenendo che sussista una responsabilità della Regione, l’Oikos ha citato in giudizio sia gli organi regionali che i comuni, richiedendo il pagamento pro quota di oltre 2 milioni di euro. Costituitisi in giudizio comuni ed srr, in via preliminare e dunque prima di entrare nel merito, è stata eccepita l’incompetenza per territorio, eccezione che è stata accolta e da qui il trasferimento degli atti al tribunale di Palermo, presso la sezione specializzata in materia di imprese.

“E’ stata accolta la nostra istanza per richiedere l’incompetenza territoriale, ha spiegato l’avvocato Natale Bonfiglio, che rappresenta i comuni di Brolo, Piraino e Gioiosa Marea, fermo restando che il ricorso è infondato nel merito, perché i comuni non hanno contratto alcuna obbligazione diretta nei confronti di Oikos; l’azienda infatti ha stipulato un contratto con l’AtoMe2 e per questo nulla può essere richiesto ai comuni soci.”

 

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