venerdì, Dicembre 13, 2024

Merì: impianti radioelettrici, provvedimento comunale stoppato dal Tar; il comune di Spadafora dovrà ricorrere al giudice ordinario contro la Regione

tribunale

Sono stati stoppati gli effetti del provvedimento adottato il 28 maggio 2021 dal comune di Merì. I giudici della prima sezione del Tar di Catania hanno accolto la richiesta di sospensiva di “Iliad Italia spa”, rappresentata dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella.

L’azienda è opposta al comune di Merì e all’Arpa – Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Messina. Era stato chiesto di annullare anche il regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, approvato dal consiglio comunale di Merì nel 2013. Per i giudici, il ricorso appare sorretto da adeguati elementi di fondatezza sulla mancata comunicazione del preavviso di diniego, sulla genericità della motivazione del diniego e sulla circostanza che i siti indicati dal comune non appaiono idonee alternative secondo le argomentazioni esposte dalla società, prima in sede amministrativa e poi in sede giudiziaria e non contestate dall’amministrazione. Accolta la sospensiva, si delibererà nel merito il 9 marzo 2022.

Dovrà invece ricorrere al giudice ordinario il comune di Spadafora, rappresentato dall’avvocato Raffaela Pugliano che si è opposto all’assessorato regionale infrastrutture e mobilità. Così hanno deciso i giudici della prima sezione del Tar di Palermo. In contraddittorio il provvedimento di riduzione dell’importo ammesso alla rendicontazione sui fondi europei e regionali; in sede di controllo è stato rilevato che le lavorazioni oggetto di perizia di variante attenevano a scelte discrezionali dell’amministrazione, sulle quali doveva essere effettuata una correzione finanziaria del 25%. Poiché questa controversia si riferisce ad un diritto soggettivo del comune di Spadafora alla conservazione del finanziamento inizialmente riconosciuto e al mancato riconoscimento di tale diritto da parte della Regione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione; da qui dovrà essere riproposto davanti al giudice ordinario.

 

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