venerdì, Marzo 29, 2024

Barcellona, il comune non dovrà pagare corrispettivi ed indennizzi per progettazione e lavori al teatro Mandanici

tribunale

Il comune di Barcellona non dovrà pagare oltre 246 mila euro, importo collegato alla progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di completamento del Teatro Mandanici. Questo si evince dalla sentenza emessa il 19 gennaio scorso dal giudice istruttore del tribunale civile di Barcellona Elisa Di Giovanni.

Sono state rigettate le richieste prospettate dalla società milanese “Carlo Gavazzi Impianti spa”. Il comune è stato rappresentato in giudizio dall’avvocato Salvatore Librizzi, la società milanese dall’avvocato Paolo Moroni.

L’aggiudicazione della gara avvenne nel 2006, mentre il contratto fu sottoscritto il 2 marzo 2007. La “Carlo Gavazzi Impianti”, che si è attivata quale capogruppo mandataria di un’associazione temporanea di imprese, aveva chiesto la somma di oltre 246 mila euro a titolo di corrispettivo, dovuto per l’esecuzione dei lavori di cui al contratto d’appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di completamento del Teatro Mandanici.

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Teatro Mandanici

In subordine sono stati richiesti 245 mila euro a titolo di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento della stazione appaltante.

Questa vicenda giudiziaria, celebrata al tribunale di Barcellona, si è incrociata con una sentenza del Cga che ha annullato il contratto, dopo che la società I.co.r.ed. srl ha impugnato l’aggiudicazione disposta a favore della società milanese.

Il comune ha contestato tra le altre la fondatezza della domanda, evidenziando l’illegittimità della pretesa del compenso.

Così ha deciso il giudice, che ha rigettato la pretesa della società milanese sia quella per la somma richiesta a titolo di corrispettivo che quella a titolo di indennizzo; riguardo alla causa, in linea generale, il giudice ha evidenziato come l’annullamento dell’aggiudicazione disposto dal Cga abbia determinato, anche in via retroattiva, la carenza di uno dei presupposti di efficacia del contratto, che, pertanto, resta definitivamente improduttivo di effetti giuridici. Da qui nessun pagamento a carico del comune.

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