mercoledì, Dicembre 11, 2024

Naso, demolito l’immobile del comune, ricorso respinto

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Ricorso rigettato e nessun risarcimento. Il caso, al momento, è chiuso. Così hanno deciso i giudici della terza sezione del Tar di Catania sul ricorso presentato da due privati, rappresentati dagli avvocati Matteo Cucè e Francesco Guarnaccia contro il comune di Naso, rappresentato dall’avvocato Natale Bonfiglio.

Oggetto del contraddittorio la richiesta di annullamento dell’ordinanza del sindaco di Naso numero 71 del 25 agosto 2016 con cui fu dichiarata l’inagibilità del palazzo municipale, inibendone a chiunque  l’utilizzo, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato e di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno. I titolari del ricorso erano proprietari di un locale commerciale ubicato proprio nel palazzo, che era anche sede municipale del comune. L’ordinanza fa riferimento a eclatanti fenomeni di dissesto idrogeologico e, per i ricorrenti, risulterebbe che l’amministrazione fosse a conoscenza della situazione in cui versava l’immobile dall’anno 2010.

Se l’amministrazione avesse reso nota questa circostanza, i  ricorrenti – hanno scritto nel ricorso, non avrebbero acquistato i locali al piano terra e avrebbero indirizzato diversamente i propri investimenti. Per il comune di Naso il ricorso doveva essere giudicato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato emanato decreto di esproprio relativo all’immobile in questione ai fini della demolizione; essa fu eseguita e i ricorrenti non hanno mai impugnato il decreto di esproprio, aderendo al relativo procedimento ai fini della liquidazione dell’indennità. Questi ed altri motivi sono stati opposti, per contestare il ricorso.

Per i giudici il ricorso è infondato, a prescindere dall’eccezione sollevata dall’amministrazione e comunque in adesione alla tesi prospettata dall’avvocato Bonfiglio. L’ordinanza contingibile e urgente, come nel caso in oggetto, è un provvedimento di natura straordinaria adottato per fronteggiare situazioni che non possono essere gestite con strumenti ordinari. C’era il pericolo di crollo ed una gravissima situazione di dissesto idrogeologico che ha interessato un  intero quartiere della città da fronteggiare tra la strada principale e la via Amendola con lesioni e cedimenti lungo la strada statale 116 e in alcuni  edifici del quartiere Spirito Santo. Il provvedimento è stato pertanto motivato e l’amministrazione ha evidenziato nel dettaglio le ragioni che imponevano lo sgombero della residenza municipale.

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