giovedì, Aprile 18, 2024

Coronavirus – DPCM: gli spostamenti in vista del Natale, le FAQ del Governo

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Chi si dovrà spostare per l’Italia in occasione delle feste di fine 2020 lo dovrà fare prima del 20 dicembre o dopo il 7 gennaio, sia per andare nelle seconde case o per fare un po’ di turismo: rimangono le deroghe solo per casi specifici, assistenza a persone non autosufficienti, separati che incontrino i figli minori, i ricongiungimenti familiari presso la casa abituale.

E’ quanto specificano le FAQ (Frequently Asked Question), le domande più frequenti sull’argomento, con le conseguenti risposte della presidenza del Consiglio, per il periodo che va da 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021.

Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune.

In ogni caso, sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità o salute.

I genitori separati o affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni o regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore. Questi spostamenti “rientrano tra quelli motivati da necessità, pertanto non sono soggetti a limitazioni.”

Anche gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono consentiti soltanto entro il 20 dicembre e dopo il 7 gennaio e comunque esclusivamente se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano entrambi in zona gialla.

Le FAQ infine precisano quali sono i significati della “residenza”, del “domicilio” e “dell’abitazione”.

  • Residenza
    La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
  • Domicilio
    Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
  • Abitazione
    Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.

Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.

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