venerdì, Marzo 29, 2024

Covid 19, ordinanza n°3 per la Sicilia: chiuse piscine, palestre e centri benessere

nello musumeci

E’ stato appena pubblicata nella giornata di oggi, 8 Marzo 2020, la terza ordinanza firmata dal presidente della regione Sicilia Nello Musumeci, per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio regionale.

Misure più restrittive che si aggiungono a quelle previste nelle ordinanze precedenti facenti parte del decreto-legge 23 febbraio 2020.

Le novità riguardano:

  1. la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere.
  2. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’Ordine e del Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento del corona virus i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana.
  3. Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone rosse (scritte sopra), deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
  4. Il Dipartimento regionale della protezione civile disporrà presso gli imbarcaderi di Messina due tende per i fabbisogni sanitari e distribuirà la presente Ordinanza a tutti i cittadini in arrivo.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

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