sabato, Novembre 9, 2024

Oliveri, fu legittima l'ordinanza sull'ex sede scout di via Baden Powell

Rientra nei poteri del comune restituire una struttura alla sua specifica finalità, ritenendo l’uso pieno e totale dello stabile più utile ad interessi collettivi. L’amministrazione comunale, guidata a suo tempo dal sindaco Michele Pino, quale proprietaria dell’edificio di via Baden Powell, ha pertanto legittimamente emanato l’ordinanza perché l’immobile venisse destinato ad uso scolastico.
Questo è alla base della sentenza del Cga che ha respinto il ricorso proposto dal Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani – Cngei – sezione di Patti; il gruppo scout rappresentato dall’avvocato Giacomo Prinzi aveva proposto appello contro il comune di Oliveri, contestando gli effetti della sentenza 3050 del 2014, emessa dal Tar di Catania. In primo grado era stato respinto il ricorso nella parte in cui si
evidenziava l’annullamento dell’ordinanza di sgombero 16 del 27 marzo 2013; in forza di questo provvedimento il sindaco di Oliveri Michele Pino aveva ordinato al Cngei sezione di Patti di liberare l'immobile di via Baden Powell. Questo perché doveva essere destinato – come in realtà avvenne – ad uso scolastico. Il Tar, che in parte aveva accolto il ricorso – riguardo all’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui si ordinava la demolizione delle opere realizzate senza autorizzazione e la condanna al pagamento di somme da quantificare riferite agli abusi – non ha considerato valide le ragioni del Cngei relative allo sgombero dell’immobile. Ritenne invece che il comune, proprietario dell’immobile destinato tutt’ora a sede scolastica, avesse l’obbligo di garantirne l’utilizzazione per le finalità scolastiche; dopo che concesse l’immobile in uso al gruppo
scout per circa venticinque anni, l’amministrazione era titolata ad adottare il provvedimento, perché la struttura venisse destinata a sede scolastica. Il Cga ha ritenuto l’appello infondato, perché il comune di Oliveri, proprietario dell’immobile, aveva l’obbligo di garantirne l’utilizzazione per le finalità scolastiche cui era ed è destinato.

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